Art. 3.
(Finanziamenti).

      1. I contributi per la realizzazione delle finalità della presente legge sono concessi in conto capitale, a totale o parziale copertura

 

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dei costi sostenuti, agli enti, alle ONLUS e alle fondazioni di cui all'articolo 2 che ne fanno richiesta.
      2. Le domande devono essere redatte su appositi moduli conformi al modello di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
      3. Le risorse stanziate ogni anno sono ripartite esclusivamente tra i soggetti di cui al comma 1.
      4. I contributi in conto capitale sono concessi nella misura del 90 per cento della somma ritenuta ammissibile al finanziamento.
      5. I progetti riguardanti l'istituzione o la ristrutturazione dei centri di ricerca di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), devono avere ricevuto il permesso di costruire da parte del comune competente.
      6. L'avvenuta ammissione al finanziamento è comunicata agli interessati non oltre sei mesi dalla ricezione della relativa domanda.
      7. I contributi per i centri di cui al comma 5 sono erogati per il 30 per cento all'inizio dei lavori e per la restante parte per stati di avanzamento dei lavori non oltre tre mesi dalla relativa fatturazione.
      8. I contributi per l'allestimento dei laboratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), sono erogati per il 50 per cento all'avvenuta consegna degli strumenti e dei materiali e per il restante 50 per cento tre mesi dopo l'avvenuta consegna e previa attestazione di congruità degli stessi.
      9. Nel caso di ammissione a finanziamento dei progetti di cui all'articolo 2, comma 1, a esclusione di quelli di cui alla lettera f), l'erogazione è effettuata per il 30 per cento alla data di attivazione del progetto, per il 30 per cento alla data della sua realizzazione e per il 30 per cento al termine della stessa. Il restante 10 per cento è erogato alla data di presentazione della relazione finale di chiusura.